top of page

IL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA

Il Fondo di Prevenzione dell’Usura e del sovraindebitamento è stato istituito dall’art. 15 della L.108/1996 ed è finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. I prestiti garantiti dallo Stato attraverso il Fondo, accesi presso banche convenzionate e regolati da condizioni agevolate, sono finalizzati al consolidamento dei debiti e all’integrale recupero della stabilità finanziaria. Questi interventi consentono il reinserimento di molte persone nella vita sociale e nel mercato, evitando loro il rischio di cadere nella morsa dell’usura.

 

Sono enti gestori del Fondo i Confidi (ovvero consorzi di imprese) e le Associazioni e Fondazioni per la lotta all’usura accreditate presso il Mef, che valutano i casi e decidono di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L’elenco completo è consultabile nella Brochure del Fondo sul sito del MEF.

 

In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento di attuazione del MEF, avviene la concessione della garanzia del Fondo: purtroppo, solo 1 richiedente su 4 in media vede  la sua istanza andare a buon fine, poiché anche la mancanza di uno solo dei requisiti comporta il respingimento della domanda, per una serie di motivi legati alla sostenibilità dello strumento ed alla sua funzionalità rispetto al bisogno cui deve offrire risposta.

 

Attualmente il Fondo può garantire finanziamenti di importo massimo pari ad € 30.000, con rientri fino a 84 mesi (7 anni): la rata deve essere sostenibile per i richiedenti e deve lasciare risorse sufficienti al sostentamento del nucleo familiare. Se anni fa questo importo risultava generalmente sufficiente a riequilibrare i bilanci delle famiglie che chiedevano assistenza, oggi le richieste superano spesso i 30.000 euro. Quasi un quarto dei richiedenti presenta un debito pari o superiore a 70.000 euro.

 

In caso d’indebitamento complessivo superiore al plafond massimo garantibile, si tenta d’intervenire cercando di ridurre il debito, ricorrendo a transazioni con i creditori 8c.d. accordi di “saldo e stralcio”. Può capitare eccezionalmente che l’intervento di garanzia non copra interamente il debito del nucleo familiare, anche quando sono stati perfezionati con i creditori accordi per uno stralcio consistente dei debiti. Ad esempio, nei casi di mutuo fondiario regolarmente pagato, le rate versate vengono equiparate a canoni di locazione. A quel punto il prestito agevolato interviene esclusivamente a copertura dei debiti extra mutuo. E’ ovvio che il nucleo familiare dovrà dimostrare alla Commissione valutatrice del Fondo di potere, con i redditi prodotti, riuscire diversamente dal passato a sostentarsi, a pagare la rata del finanziamento garantito e le eventuali rate degli altri debiti non estinti dal Fondo.

 

L’intervento del Fondo deve risultare risolutivo e non “tampone”, altrimenti si prospetta una sicura “ricaduta” del nucleo familiare  in uno stato di difficoltà economica e di disagio sociale, ma si creano anche le condizioni per un progressivo esaurimento dei Fondi di prevenzione usura, dovuto all’incameramento da parte delle banche convenzionate dei prestiti morosi escussi, stante anche la mancata concessione di nuove risorse. Purtroppo, infatti, la dotazione del Fondo non viene reintegrata dal MEF secondo le necessità.

La brochure sul Fondo edita dal MEF

Il MEF ha pubblicato una brochure con informazioni semplici e chiare sul Fondo, che contiene anche tutti i riferimenti dei soggetti incaricati di gestirlo (associazioni e confidi), presso i quali è possibile fare domanda di accesso al prestito agevolato garantito dallo Stato.
bottom of page